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Statuto

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1)L’Associazione è denominata “Mandamento Tribunali” ed ha come simbolo …………

SEDE

Art. 2) La sede è fissata in Palermo via …………….

Il Comitato Direttivo ha facoltà di trasferire altrove la sede ed istituire sedi secondarie in Italia ed all’estero.

Art. 3)L’Associazione ha per scopo:

A.  Avere una funzione associativa tra gli abitanti, i commercianti, gli artigiani ed i professionisti della zona ed anche gruppi, persone, enti, associazioni che hanno un particolare interesse a questa parte della città.

B.  Sollecitare interventi da parte dei responsabili di organi ed istituzioni preposte.

C.  Effettuare ricerche sullo stato generale del Mandamento

D.  Produrre elenchi di opere d’arte mal note, o abbandonate e in generale di beni culturali (palazzi, chiese, cancelli, inferriate, fontane, alberi anche privati da salvaguardare) allo scopo di richiederne interventi conservativi.

E.  Raccogliere materiali, documentazioni di carattere politico, economico, storico, culturale, religioso che riguardano il Mandamento.

F.  Condurre studi e ricerche

G.  Promuovere iniziative di carattere politico, culturale e di spettacolo.

H.  Pubblicare libri, opuscoli, periodici e materiali vari

I.  Creare e gestire centri di studio.

J.  Promuovere mostre e manifestazioni o quant’altro possa servire alla realizzazione del Mandamento

Art. 4)L’Associazione non ha fini di lucro.

Art. 5)Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni che per qualsiasi titolo siano divenuti di proprietà sociale; ad esso vengono attribuite le quote sociali oltre eventuali contributi, donazioni, lasciti, contributi di enti pubblici e privati.

Art. 6) L’Associazione ha le seguenti categorie di soci:

a) Fondatori

b) Ordinari

c) Sostenitori

d) Onorari

E’ requisito per l’ammissione a tutte le categorie di soci l’essere concretamente interessato all’attività dell’Associazione in ordine alle finalità dell’Associazione. L’ammissione dei soci è deliberata ……………………………………………..da parte del Consiglio Direttivo. Tale organo, oltre a valutare il predetto requisito essenziale, terrà conto, discrezionalmente ed insindacabilmente, di altri requisiti, tra i quali:

a) se l’aspirante socio possa realmente ed effettivamente dare un suo contributo allo sviluppo dell’attività associativa;

b) se la sua presenza nell’Associazione non possa recare danno o fomentare dissidi.

Art. 7) Sono soci fondatori quelli che hanno costituito l’Associazione e quelli che, per meriti particolari relativi alla costituzione ed all’esistenza dell’Associazione, saranno nominati tali all’unanimità di tutti gli altri soci fondatori.

Art. 8) Sono soci ordinari di diritto i soci fondatori. Inoltre, chiunque ritenga di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.6 può presentare domanda al Comitato Direttivo per essere ammesso a tale categoria di soci. La liberazione di accoglimento o di reiezione della domanda di ammissione è soggetta ad obbligo di motivazione ed è inappellabile.

Art. 9) Assumono la qualifica di soci sostenitori, con deliberazione del Consiglio Direttivo, conservando …………………….. la loro qualità, i soci appartenenti ad altre categorie che versino periodicamente contributi all’Associazione, d’importo almeno triplo della quota annuale di partecipazione dei soci ordinari.

Art. 10) I soci di cui all’art.8 versano una quota annuale anticipata di partecipazione, il cui ammontare è deliberato, nel mese di gennaio di ogni anno, dal Direttivo. L’ammontare della quota annuale può essere anche determinato in misura proporzionale alle capacità economiche dei soci.

Art. 11) Sono soci onorari quelli che saranno nominati tali dall’assemblea dei soci per particolari meriti e servigi resi all’Associazione.

Art. 12) I soci hanno diritto di partecipare alla vita  dell’Associazione, osservando il presente statuto ed i regolamenti e le disposizioni che il Comitato Direttivo e l’Assemblea dei Soci, nei rispettivi ambiti di competenza, riterranno opportuno emanare. Gli obblighi dei soci sono quelli previsti dal presente statuto e quelli che saranno introdotti da tali regolamenti e disposizioni.

Le eventuali modifiche dello statuto, i regolamenti, le disposizioni e ogni altra comunicazione saranno resi noti mediante affissione ad un’apposita bacheca nella sede sociale per 6 giorni feriali consecutivi e/o tramite e-mail.

In nessun caso il socio potrà addurre ignoranza o difetto di informazione ove tale formalità sia stata adempiuta.

Lo statuto si intende integralmente conosciuto da ciascun socio.

Art. 13) La qualità di socio si perde:

a) per recesso, a norma dell’art.24 2°comma C.C.

b) per esclusione deliberata a norma dell’art.15 del presente statuto;

c) per morte.

Art. 14) L’esclusione di un socio dall’Associazione può essere deliberato dall’assemblea per uno o più dei seguenti motivi:

a) quando egli abbia commesso gravi violazioni delle norme contenute nel presente statuto e nei regolamenti e disposizioni di cui all’art.12. La gravità può essere desunta anche dalla sola reiterazione di violazioni analoghe;

b) quando egli tenga un comportamento scorretto o comunque contrario ai principi dell’Associazione;

c) quando per un anno non effettui il pagamento della quota di partecipazione;

d) quando svolga attività in contrasto con quella dell’Associazione o fomenti dissidi al suo interno;

e) per gravi altri motivi.

Art. 15) Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci

b) il Comitato Direttivo

c) il Presidente del Direttivo

Art. 16) L’Assemblea generale è composta da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. L’Assemblea generale ordinaria si riunisce, convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno antro il mese di aprile, per la discussione e l’approvazione delle attività sociale, secondo i punti previsti dall’ordine del giorno; elegge il Direttivo, approva i bilanci e dà le direttive per l’attività futura.

Può essere convocata in sede straordinaria dal Comitato Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno e, inoltre, deve essere convocata su domanda scritta di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. L’Assemblea deve essere convocata mediante e-mail inviata a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data fissata, o per motivi che investono caratteri di urgenza con fonogramma o raccomandata a mano.

L’Assemblea Generale è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Il Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, il Vice Presidente o, in subordine, il socio ordinario più anziano, presiederà l’Assemblea.

Il Segretario del Comitato Direttivo redigerà il verbale dell’Assemblea. Tranne che nei casi specificamente contemplati, l’Assemblea delibera a maggioranza di voti. I lavori sono constatati da un verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

Art.17) Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 consiglieri eletti fra i soci e dura in carica 2 anni.

Art.18) Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.

Art.19) Il Comitato Direttivo è investito di ogni potere per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con la sola esclusione di quanto per legge o per statuto compete inderogabilmente all’Assemblea dei soci e di quanto attiene alla determinazione dell’indirizzo dell’attività sociale, che compete all’Assemblea.

Il Comitato Direttivo si riunisce normalmente una volta a trimestre convocato dal Presidente. Si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato.

Il Comitato Direttivo viene convocato con lettera o e-mail spedita almeno 5 giorni prima o con fonogramma in relazione all’urgenza dei temi posti allo O.d.G.

La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Il Componente del Direttivo che risulterà assente per 3 riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.

Art.20) Il Presidente del Comitato Direttivo rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; a lui soltanto compete l’uso della firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento, tali poteri spettano al Vice Presidente.

Art.21) Lo statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea Generale dei soci, con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

Art.22) Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato soltanto da un’Assemblea Generale con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto.